Trasportatori internazionali: nuovo provvedimento sul cronotachigrafo digitale
Il 2 febbraio 2022 è entrato in vigore il provvedimento previsto dal Primo Pacchetto Mobilità; un’importante novità per i veicoli industriali dotati di cronotachigrafo digitale. Quali sono gli obblighi a cui devono far fronte i trasportatori internazionali? Perché è stato realizzato questo provvedimento? Vediamolo di seguito.
Obblighi autisti veicoli industriali: quali sono
Gli autisti hanno l’obbligo di indicare ogni passaggio di frontiera sul loro cronotachigrafo digitale. Nel caso in cui il camion è caricato su un treno o su un traghetto, il passaggio di frontiera va registrato manualmente appena si giunge al porto o al terminal.
I veicoli industriali dotati di cronotachigrafo analogico hanno quest’obbligo già dal 2020.
I cronotachigrafi di ultima generazione rilevano automaticamente i dati relativi al passaggio di frontiera, grazie al GPS incorporato; lo memorizzano con i tempi di guida e riposo.
L’introduzione del cronotachigrafo di nuova generazione avverrà a step:
- i veicoli industriali di nuova immatricolazione ne saranno dotati dal 2023;
- i veicoli con cronotachigrafo di vecchia generazione devono installare il modello nuovo entro il 2024;
- i veicoli industriali dotati di cronotachigrafo smart devono adottare quello di nuova generazione entro il 2025.
Gli autisti che sono in possesso di una vecchia versione del cronotachigrafo devono annotare l’ora del passaggio alla frontiera. Questa operazione va eseguita in un punto di sosta più vicino possibile al confine.
Cronotachigrafo digitale: gli obiettivi del provvedimento
Il provvedimento sul cronotachigrafo digitale rientra tra le misure di contrasto al cabotaggio stradale e allo sfruttamento degli autisti di veicoli industriali.
Il cabotaggio stradale consiste nella possibilità di svolgere trasporti nazionali, per conto terzi, all’interno di un Paese membro Ue.
La registrazione dei passaggi alla frontiera consente alle autorità di verificare che sia stato rispettato il numero massimo di operazioni di cabotaggio previste e il rientro periodico nel Paese in cui ha sede l’azienda dell’autotrasportatore.
Tempi di guida e riposo: proroga registrazione manuale
L’estensione dello stato di emergenza causato dalla pandemia di COVID-19 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità di registrare manualmente i dati sui tempi di guida e riposo degli autisti. Il provvedimento è confermato da una circolare del Ministero dell’Interno, la cui validità è estesa solo al territorio italiano.
I destinatari sono i conducenti di veicoli industriali che ancora non hanno ricevuto la nuova carta tachigrafica, per rilascio, rinnovo, sostituzione, smarrimento, furto o danneggiamento.
Per non incorrere in sanzioni, è necessario che gli autisti siano in grado di dimostrare la ricevuta della domanda di rilascio della nuova carta tachigrafica. L’inoltro deve essere avvenuto entro 7 giorni da quando si è presentata l’impossibilità di utilizzare la precedente carta; nel caso di rinnovo, invece, entro 15 giorni precedenti la data di scadenza.
Cronotachigrafo digitale sanzioni: la sentenza della Corte europea
Nel 2021 la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza nell’ambito delle irregolarità al cronotachigrafo dei veicoli industriali: gli organi di controllo di uno Stato membro Ue non possono emettere sanzioni per infrazioni commesse in un altro Stato Ue o extra Ue.
Il Regolamento 561/2006 sui tempi di guida e riposo autorizza le autorità a sanzionare l’impresa o il conducente per un’infrazione al Regolamento stesso; ciò solo dopo che gli organi di controllo hanno accertato che l’infrazione è stata commessa nel territorio di competenza e che il veicolo non ha ricevuto un’altra sanzione, anche in un Paese diverso.
La Corte europea, però, stabilisce che l’autorizzazione non può essere estesa alle infrazioni che riguardano il cronotachigrafo, istituito e normato da un Regolamento diverso.
La sentenza arriva a seguito di una causa inerente al trasporto di persone, ma è valida anche per il trasporto merci.
Un autobus tedesco è stato fermato in Francia e segnalato per aver guidato nel mese precedente, non in territorio francese, senza che la carta del conducente fosse inserita nel cronotachigrafo. L’impresa di trasporto ha riferito che il conducente in quel periodo svolgeva servizi di linea inferiori a 50 km, per cui da Regolamento apposito, non è prevista l’applicazione dei tempi di guida e riposo.
La Corte europea ha ritenuto illegittima la sanzione ma ha precisato l’obbligatorietà della carta del conducente, utile a ricostruire le attività dei 28 giorni precedenti al controllo, anche in caso di esenzione.
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