Multipresenza autisti: dalla definizione agli ultimi aggiornamenti legislativi
Tutti i dettagli circa la multipresenza: come gestire i tempi di guida, quelli di riposo e lo scarico dati del tachigrafo.
In caso di multipresenza di autisti a bordo del veicolo, quali sono i tempi e le norme da rispettare per evitare sanzioni?
Ecco tutti i dettagli sulla multipresenza; dalla definizione agli ultimi aggiornamenti normativi in ambito di trasporti internazionali; e ancora: alternanza schede tachigrafiche, scarico dati e agevolazioni accise.
Multipresenza: di cosa si tratta?
Il concetto della multipresenza interessa in particolar modo le imprese dedite al trasporto di merci e/o di persone.
È il Regolamento 561/2006 a darne la definizione con l’articolo 4, precisando che si parla di multipresenza quando durante un periodo di guida – caratterizzato da due periodi di riposo giornalieri consecutivi o uno giornaliero e uno settimanale – sul veicolo ci sono due o più conducenti.
Per parlare di multipresenza, però, bisogna che si manifestino due condizioni:
- Che il secondo conducente sia presente a bordo del veicolo durante tutta la durata del viaggio
- Che il secondo conducente inserisca la propria scheda tachigrafica entro massimo un’ora dalla partenza
Come gestire i tempi di guida e quelli di riposo di più autisti a bordo
Se nell’arco di 24 ore al singolo conducente, che viaggia da solo, è prescritto un periodo di riposo giornaliero pari a 9 ore, in caso di multipresenza l’unica eccezione contemplata dalla norma è l’estensione del tempo di guida giornaliero.
Il trasporto in multipresenza, con due o più conducenti, prevede in effetti un massimo di ore di guida giornaliere pari a 30, a condizione che ogni driver effettui regolarmente il suo periodo di riposo giornaliero di 9 ore.
I tempi di guida e quelli di riposo di ogni autista si alternano ogni 4 ore e 30 minuti.
Nel primo periodo, ad esempio, il conducente 1 si pone alla guida per 4 ore e mezza, mentre il conducente 2 effettua il riposo e resta al suo fianco in “disponibilità”.
Al completamento del primo periodo di viaggio gli autisti si invertono e così a seguire fino al termine delle 30 ore di guida.
Ricordiamo che sebbene le principali disposizioni in merito alla multipresenza siano contenute nel Regolamento 561/2006, negli anni ci sono state diverse sentenze della Corte di Cassazione e altri regolamenti che hanno aggiunto delle peculiarità.
Multipresenza e periodo di pausa: dove trascorrerlo?
La sentenza n. 5023 della Corte di Cassazione (sezione lavoro) del 2 marzo 2009 precisa che il periodo di riposo deve essere per il lavoratore un momento per reintegrare le energie perdute; pertanto, non può essere trascorso restando a bordo del veicolo.
Il discorso cambia però per le imprese e i conducenti coinvolti in trasporti internazionali. Il Regolamento UE 1054/2020 (compreso nel nuovo pacchetto mobilità europeo) entrato in vigore lo scorso 20 agosto 2020 prevede, in effetti, che in caso di multipresenza il conducente 2 in “disponibilità” possa trascorrere i suoi 45 minuti di pausa restando seduto accanto al collega alla guida, ma solo se coinvolto nelle operazioni. Il Regolamento UE 1054/2020 modifica alcune disposizioni in tema di guida e di riposo; se ti occupi, dunque, di trasporto internazionale ti può essere utile questo approfondimento.
Multipresenza e schede tachigrafiche: cambio guida, cambio scheda?
Ogni conducente ha l’obbligo di inserire nel tachigrafo la propria scheda tachigrafica nel momento in cui si pone alla guida.
In caso di multipresenza, il conducente inserirà la sua scheda nello slot 1, colui che invece siede al suo fianco mette la sua nello slot 2 per identificare la sua attività in qualità di “disponibilità”.
Al momento del cambio, i due operatori presenti devono invertire la posizione delle schede: dallo slot 2 allo slot 1 e viceversa. Quando la multipresenza interessa tre conducenti, la scheda tachigrafica del terzo autista resta fuori e verrà inserita rispettivamente nello slot 1 o 2 al momento di inizio dell’attività di guida o di disponibilità.
I tre conducenti sono però tenuti a segnare su un foglio i loro cambi alla guida; file che dovrà essere sottoscritto e conservato insieme alla documentazione del viaggio per i successivi 28 giorni lavorativi.
Tachigrafo e scarico dei dati: mai dimenticare gli obblighi normativi
Il tachigrafo digitale è uno strumento che permette di acquisire tutti i dati del viaggio, durata, soste, tempi di riposo, quelli di guida, ecc. e di storicizzarli, ossia archiviarli e conservarli nel rispetto di quanto indicato dalla normativa di riferimento.
I dati relativi all’attività dei conducenti e all’uso del veicolo vengono acquisiti dalla memoria di massa e dalle schede tachigrafiche dei conducenti.
La norma prevede che entro specifici termini questi dati vengano scaricati:
- Massimo ogni 28 giorni per la carta conducente
- Massimo ogni 90 giorni per la memoria del tachigrafo
Inoltre, l’azienda ha l’obbligo di conservare i dati acquisiti per almeno un anno.
Per agevolare il lavoro delle imprese, abbiamo progettato e ideato Cronocheck. Un sistema che consente lo scarico automatico dei dati della memoria di massa del tachigrafo e delle schede tachigrafiche.
Nessuna trascrizione manuale e basta con i rientri obbligatori in sede: ogni attività di rilevazione dei dati avviene direttamente da remoto. I dati acquisiti saranno: visibili dalla piattaforma dedicata, archiviati nel cloud e trattati per elaborare eventuali report di fine turno.
Infine, restando in tema di tachigrafo, è bene sapere che il Regolamento UE 1054/2020 prevede l’introduzione di strumenti ancor più intelligenti nei prossimi anni.
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