Trasporto internazionale di merci su strada: cambia la normativa
Il primo regolamento del pacchetto mobilità entra in vigore ed esplode la confusione in tema di tempi di guida, di riposo e multipresenza.
Il primo regolamento del neo pacchetto mobilità europeo è entrato in vigore ed è già confusione. Proviamo a capire cosa cambia per il trasporto merci e secondo quali nuove misure le aziende impegnate in trasporti internazionali devono cominciare ad organizzare l’attività per evitare sanzioni.
Il pacchetto mobilità cambierà il settore dell’autotrasporto
Dopo un iter di approvazione durato un po’ di anni, il 31 luglio 2020 il pacchetto mobilità europeo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE.
Con le misure incluse nel nuovo testo, l’Europa intende rinnovare il settore dell’autotrasporto e la mobilità europea; incentivare lo sviluppo dello stesso mediante la digitalizzazione e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori coinvolti.
L’entrata in vigore delle nuove norme seguirà tempistiche e percorsi differenti. Dal 20 agosto 2020 sono già in vigore le disposizioni incluse nel Regolamento UE 2020/1054 che agisce sui tempi di guida e di riposo dei conducenti.
Le misure che invece prevedono l’introduzione di un tachigrafo ancor più intelligente e quelle dedicate al distacco autisti entreranno in vigore nei prossimi anni.
Le novità sui tempi di guida e di riposo degli autisti
Bisogna chiarire innanzitutto che le nuove disposizioni riguardano esclusivamente i trasporti internazionali, quindi chi opera solo in ambito nazionale non è interessato dalle novità normative.
Inoltre, tutte le norme che approfondiremo interessano le imprese che impiegano veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Solo e se confermato, le stesse saranno applicate anche ai veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate, a partire però dal 1° luglio 2026 e se utilizzati per trasporti internazionali e/o operazioni di cabotaggio.
Il riposo dell’autista: ieri e oggi
In ambito di trasporto internazionale, all’autista era consentito effettuare o due riposi settimanali regolari consecutivi oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed uno ridotto.
Dal 20 agosto 2020 è possibile concedere all’autista di fare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che i successivi periodi di riposo siano regolari e che includano anche le ore da recuperare non effettuate nei due periodi ridotti precedenti.
Chi è impegnato in un trasporto a bordo di una nave o di un treno – per un viaggio di durata superiore alle 8 ore – deve trascorrere i periodi di riposo in cabina e non a bordo del veicolo.
Inoltre, mentre prima era concesso all’autista di interrompere solo i periodi di riposo regolari (11 ore o 9 + 3), ora costui può interrompere anche i periodi di riposo ridotti, per un massimo di 2 volte e il totale di un’ora. Anche in questo caso vige l’obbligo di annotazione manuale della pausa effettuata.
Le deroghe: il famoso articolo 12 del 561/06 viene ampliato
Per non compromettere la sicurezza stradale, l’art. 12 del Regolamento 561 stabiliva che all’autista fosse consentito derogare dei tempi di guida, o di riposo o di pausa per raggiungere la meta appropriata alla messa in sicurezza di sé stesso, del veicolo e della merce trasportata.
L’integrazione prevede, oggi, la possibilità di concedere un’ora in più di guida giornaliera o settimanale a condizione che il conducente raggiunga la sua residenza per il periodo di riposo settimanale (ridotto o regolare).
Inoltre, viene inclusa l’ulteriore possibilità di concedere due ore di guida in più a quelle giornaliere o a quelle settimanali – precedute da una pausa di 30 minuti – al fine di raggiungere la residenza per effettuare il periodo di riposo settimanale regolare.
Il recupero delle ore aggiuntive andrà effettuato a compensazione (come avviene già), entro la terza settimana successiva.
Anche per le deroghe vige l’obbligo di annotazione manuale durante la prima sosta utile.
Obbligo di riposo presso la residenza
In materia di riposo in cabina o in alloggio finora le imprese di trasporto hanno agito rispettando le differenti norme dei paesi europei. Alcune realtà procedevano addirittura eludendo le disposizioni territoriali lasciando trascorrere le ore di riposo settimanale all’autista in parcheggi privati non soggetti a controlli.
Al fine di armonizzare le leggi finora approvate localmente e di evitare fenomeni illeciti, il pacchetto mobilità introduce l’obbligo di riposo in alloggio.
L’autista non potrà più trascorre le ore di riposo settimanale regolare in cabina; l’impresa è dunque obbligata a prevedere il riposo del conducente presso la residenza o presso un alloggio adeguato, dotato di servizi igienici e delle comodità necessarie a rendere confortevole il riposo dell’autista.
Multipresenza: dove trascorrere la pausa?
“…si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria”.
La definizione data dall’art. 4 del Regolamento 561/06 non cambia.
In questo ambito il regolamento entrato in vigore indica che l’operatore che affianca il conducente – viaggiando sul sedile del passeggero – può trascorrere i suoi 45 minuti di pausa restando seduto dov’è, a seguito delle 4 ore e mezzo di guida; purché non sia coinvolto in operazioni di guida con il conducente.
Tachigrafo: variano le condizioni per l’inserimento della sigla
In materia di tachigrafo il pacchetto mobilità introduce diverse novità che entreranno definitivamente in vigore nei prossimi anni. È importante sottolineare però, in questa occasione, che gli autisti e le aziende impegnate in trasporti internazionali sono tenuti ad osservare con rigore la nuova disposizione a proposito di sigla europea.
Fino ad oggi, l’autista che oltrepassava la frontiera di uno Stato diverso da quello di stabilimento dell’impresa era tenuto ad inserire manualmente nel tachigrafo la sigla del nuovo paese europeo, durante la prima pausa utile.
Oggi, invece, la norma chiarisce che bisogna farlo non durante il primo momento di pausa utile, ma durante la prima sosta utile fatta nei pressi della frontiera.
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