Raccolta e trasporto rifiuti: presentazione MUD entro maggio 2022
Articolo ggiornato in data 02/02/2022
Per effetto delle disposizioni contenute nel D. P. C. M. del 17 dicembre 2021, le imprese, gli enti e gli operatori coinvolti nella filiera dei rifiuti hanno più tempo per presentare la dichiarazione MUD di quest’anno. Scopriamo tutti i dettagli sul Modello Unico di Dichiarazione ambientale, incluse novità recenti, soggetti obbligati, esonerati, sanzioni e le agevolazioni riservate a chi si occupa di raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti.
MUD 2022: scadenza straordinaria per la presentazione e ulteriori novità
Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da inviare quest’anno per dichiarare i rifiuti prodotti e/o gestiti – avviati al recupero, smaltiti, trasportati o intermediati – va inoltrato entro il 21 maggio 2022 e non entro l’ordinaria scadenza del 30 aprile.
Il MUD è un documento istituito con la Legge n. 70 del 23 gennaio 1994. Nel tempo ci sono stati diversi atti legislativi che hanno fornito ai soggetti interessati dall’obbligo di presentazione ulteriori dettagli in merito. Ora è la volta del D. P. C. M. del 23 dicembre 2020, provvedimento che indica le nuove disposizioni a cui attenersi.
È opportuno ricordare che queste novità dipendono dal recente recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare, tra cui il D. Lgs. 116/2020; così come è accaduto per altri documenti e disposizioni che interessano le imprese del trasporto rifiuti.
Le comunicazioni e le nuove informazioni da fornire nel MUD
Nella struttura del MUD restano le sei comunicazioni abituali:
- Comunicazione rifiuti
- Comunicazione veicoli fuori uso
- Comunicazione imballaggi, caratterizzata dalle due sezioni “Consorzi” e “Gestori rifiuti di imballaggio”
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
Con il Dpcm del 23 dicembre 2020 sono cambiate alcune informazioni da fornire; nel dettaglio le novità sono:
- Chi svolge attività di recupero dovrà comunicare nella scheda SA-AUT se l’autorizzazione posseduta è relativa ad attività per le quali è stata prevista applicazione del c. 3 art. 184-ter (End of Waste – “Caso per caso”);
- Modifiche alla comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso per le informazioni relative ai materiali derivanti da attività di recupero, tipologie e modifiche di altre;
- Restyling della scheda “CG – costi di gestione” propria alla comunicazione rifiuti urbani;
- Modificate le categorie RAEE, al fine di adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (direttiva 2012/19/UE) e alla classificazione prevista dall’allegato III al D. Lgs. 49/2014;
- Aggiunta della voce circa la quantità di RAEE preparati per l’utilizzo – che interessa sempre la comunicazione RAEE- e l’eliminazione della parte dedicata ai RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Con il Dpcm 17 dicembre 2021 si evidenziano ulteriori novità che riguardano:
- sezione anagrafica: aggiunta di una scheda per il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio;
- comunicazione rifiuti: i produttori di rifiuti non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa non sono più esonerati dalla presentazione del MUD, come invece era specificato nel Dpcm precedente. Sono, inoltre, precisati i riferimenti normativi per imprenditori agricoli, parrucchieri, istituti di bellezza e tatuatori;
- comunicazione rifiuti urbani e in convenzione: scompare il riferimento ai rifiuti assimilati e sono introdotti nuovi soggetti che raccolgono rifiuti al di fuori del servizio urbano, con relativo nuovo modulo RT-NonPub;
- CG-costi di gestione: aggiornamento ulteriore della scheda, che adesso consente l’inserimento di valori con tre cifre decimali e valori negativi.
Soggetti obbligati ed esonerati: a chi spetta la presentazione del MUD?
L’invio del MUD interessa più di 400mila soggetti, tra imprese ed enti produttori di rifiuti speciali e operatori coinvolti nella filiera dei rifiuti. I soggetti che devono presentare il MUD sono:
- Coloro che, a titolo professionale, svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che si occupano di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- I gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti affidatigli dai produttori di rifiuti speciali;
- I consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; ad eccezione di quelli istituiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, tenuti invece alla compilazione della comunicazione imballaggi.
Soggetti esonerati
Oltre a quelli che svolgono attività professionali nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 (barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggi e piercing), ci sono ulteriori categorie esonerate dall’inoltro del MUD, quali:
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
- Imprese agricole indicate nell’art. 2135 c.c. con un fatturato annuo inferiore o pari 8.000 €
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi indicati all’art. 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
MUD telematico o semplificato? I dettagli circa le modalità d’inoltro
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio territorialmente competente, quindi inviato tramite PEC o attraverso la modalità telematica.
La presentazione del MUD telematico, attraverso l’apposita piattaforma web www.mudtelematico.it riguarda solo i soggetti interessati dalle seguenti comunicazioni: rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi e RAEE. In questo caso, il dichiarante è tenuto a rispettare le specifiche fornite nell’allegato 3 del D. P. C. M. del 23/12/2020 e possedere la firma digitale valida.
Il MUD semplificato, invece, è riservato esclusivamente a chi produce nella propria unità locale non più di sette rifiuti, per i quali bisogna presentare il MUD, e che per ogni rifiuto trattato siano utilizzati massimo tre trasportatori e tre destinatari finali.
Sanzioni per invio tardivo, omissione e dichiarazione MUD inesatta o incompleta
Anche le sanzioni previste a carico di chi omette la dichiarazione oppure la presenta in ritardo, incompleta o inesatta restano invariate.
Quindi, chi presenta il MUD in ritardo, ma comunque entro i 60 giorni successivi alla scadenza rischia una multa da 26 a 160 €. Chi omette la dichiarazione o presenta la dichiarazione incompleta, inesatta o con un ritardo superiore ai 60 giorni tollerati rischia una multa da 2.600 a 15.500 €. I soggetti obbligati alla comunicazione dei veicoli fuori uso rischiano una sanzione da 3.000 a 18.000 € per omissione o dichiarazione inesatta o incompleta. Gli interessati dalla compilazione della comunicazione AEE rischiano invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 e la sospensione dell’autorizzazione per il periodo che varia dai 2 ai 6 mesi in caso di omessa presentazione.
Il rimborso delle accise sul gasolio per le aziende di raccolta e trasporto rifiuti
Se ti occupi di raccolta e/o smaltimento rifiuti e utilizzi macchine operatrici per lo svolgimento delle attività puoi recuperare un po’ di denaro grazie alle accise. L’imposta versata in fase di acquisto del gasolio usato per alimentare le macchine può essere recuperata. Fino a 0,43 € per ogni litro di gasolio consumato.
Allo stesso modo, chi si occupa di trasporto rifiuti e utilizza veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati con gasolio commerciale può recuperare l’accisa versata in fase di acquisto del carburante.
Per beneficiare di queste agevolazioni affidati all’esperienza e alla professionalità dei nostri tecnici accise.
- Rimborso accise per macchine operatrici
- Rimborso accise autotrasportatori (carbon tax)
Per ulteriori informazioni, compila il form.