Trasporto intermodale di rifiuti e deposito temporaneo: le novità del D. Lgs. 116/2020
Con l’arrivo del D. Lgs. 116/2020 il Codice dell’Ambiente subisce un cambiamento radicale. Articoli e commi nuovi che interessano più imprese, incluse quelle dedite al trasporto di rifiuti. Conosciamo le novità introdotte dal pacchetto europeo economia circolare recepite dall’Italia e già in vigore.
Trasporto rifiuti: la riforma che sposa la transizione all’economia circolare
Il pacchetto economia circolare approvato nel 2018 dall’UE è stato recepito anche dall’Italia, attraverso quattro decreti legislativi destinati al recepimento delle direttive e dei regolamenti in esso compresi. Un insieme di norme mediante cui l’Europa intende promuovere la transizione all’economia circolare, che interessano le imprese che producono i rifiuti, quelle che li gestiscono e anche quelle incaricate del loro trasporto.
Alle imprese di trasporto rifiuti lo Stato chiede di adeguarsi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 116/2020, entrate in vigore il 26 settembre 2020. Si tratta di un decreto che agisce su più fronti, modificando e aggiungendo parti ed articoli ad uno dei testi di riferimento per il settore dei rifiuti, ossia il Codice dell’Ambiente o TUA (Testo Unico Ambientale – D. Lgs. 152/2006).
Con il D. Lgs. 116/2020 la disciplina sul trasporto intermodale subisce un rinnovamento. Compaiono, infatti, nuove disposizioni circa il deposito temporaneo di rifiuti, la tempistica delle soste presso porti e interporti e in materia di responsabilità dei terminalisti e degli interporti. Vediamole nel dettaglio.
Deposito temporaneo di rifiuti in ambito di trasporto intermodale: le novità normative
Il D. Lgs. 116/2020 aggiunge l’art. 193 bis al TUA, che assorbe e rinnova ciò che prima era contenuto nel comma 12 dell’art. 193.
La comprensione delle nuove disposizioni è agevolata dalla circolare n. 313/2020 diffusa il 15 ottobre 2020 da Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica). Cosa cambia dunque?
È chiarito che il deposito temporaneo dei rifiuti che avviene nell’ambito del trasporto intermodale e a seguito dell’attività di carico e scarico di rifiuti, di trasbordo o di soste tecniche presso porti, scali ferroviari, navali, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, può non essere classificato come attività di stoccaggio.
Però, affinché ciò avvenga devono verificarsi precise condizioni:
- Che la durata del deposito non superi il limite finale di 30 giorni
- Che il tutto venga comunque preso in carico dalla successiva impresa di trasporto entro 6 giorni dall’inizio del deposito dei rifiuti
- Che il deposito sia svolto nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria
Quando i rifiuti depositati non vengono caricati dall’impresa successiva di trasporto entro i suddetti 6 giorni, il soggetto a cui questi non stati affidati – entro le successive 24 ore – deve darne comunicazione: all’autorità competente (presumibilmente l’Arpa regionale), al produttore e all’intermediario o soggetto che ha organizzato il trasporto (se esistente).
Il produttore, a sua volta, è tenuto a prendere in carico i rifiuti per il successivo trasporto e a provvedere alla gestione degli stessi entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di trasporti transfrontalieri queste figure sono note e tracciate, così come previsto dal Regolamento n. 1013/2006/CE.
Il rispetto di questa procedura permette di evitare che la responsabilità di eventuali attività di stoccaggio abusivo dei rifiuti (definito nell’art. 256 del TUA) ricada su terminalisti e interporti.
Infine, l’art. 193 bis, precisa che gli oneri sostenuti dal soggetto a cui i rifiuti sono affidati – in attesa della presa in carico dell’impresa navale, ferroviaria o di altro tipo – siano posti a carico e gestiti in solido tra precedenti detentori e produttori dei rifiuti.
Ulteriori novità del decreto rifiuti che interessano le imprese di trasporto
Il D. Lgs. 116/2020 interviene in modifica di altre parti del TUA.
Cominciamo dall’articolo 193, il cui comma 19 viene completamento riscritto. Sempre in ambito di trasporto rifiuti, è chiarito che quelli derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili sono da considerarsi prodotti presso l’unità locale del soggetto che svolge l’attività.
Pertanto, il loro trasferimento dalla sede di produzione a quella di competenza va accompagnato con il solo documento di trasporto (DDT), senza dover compilare anche il formulario di identificazione dei rifiuti. Ciò vale anche per i rifiuti prodotti a seguito di manutenzione di infrastrutture a rete.
Un’altra modifica riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti che viene definito nel nuovo art. 183 bis. Quest’ultimo chiarisce che il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione e che la previsione del deposito di rifiuti da costruzione e demolizione può essere fatta anche presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.
Con il D. Lgs. 116/2020 viene assorbito e descritto anche il concetto di responsabilità estesa dei produttori introdotto dalla direttiva UE 2018/852.
Infine, con la modifica dell’art. 188, viene introdotto un nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti; si chiamerà RienTri, sarà integrato al Registro Elettronico Nazionale, gestito dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed avrà due sezioni: anagrafica e tracciabilità.
Le modalità per procedere alla compilazione del registro di carico/scarico rifiuti e il formulario di identificazione sono chiarite nello stesso testo normativo. Inoltre, la norma chiarisce che i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta del registro elettronico possono continuare a tenere la documentazione cartacea anche a seguito dell’entrata in vigore dei decreti.
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