DAS telematico: via all’obbligo dell’e-DAS nazionale e unionale per diversi prodotti
L’Agenzia delle Dogane continua a diffondere aggiornamenti circa l’entrata in vigore del DAS telematico. Lo scorso 22 giugno si espone in merito alla decorrenza dell’obbligo e-DAS per la circolazione di altri prodotti soggetti ad accisa in ambito nazionale, ma anche in merito all’entrata in vigore dell’e-DAS unionale.
L’uso del documento in forma elettronica nasce allo scopo di assicurare il tracciamento dei prodotti e limitare l’evasione fiscale.
Conosciamo la decorrenza dei prossimi obblighi e-DAS e i soggetti interessati.
DAS elettronico: le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Dogane
Il 27 giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane indica i nuovi termini per l’entrata in vigore dell’obbligo e-DAS, per il trasporto e la circolazione di altri prodotti assoggettati ad accisa finora esonerati. Inoltre, l’ente si esprime in merito all’obbligo e-DAS in ambito unionale per le casistiche definite nell’art. 10 del TUA.
Queste indicazioni seguono gli obblighi e-DAS già entrati in vigore per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante (dal 1° ottobre 2020) e per gli stessi denaturati per uso agricolo (1° marzo 2022).
La comunicazione dell’Agenzia avviene attraverso due determinazioni pubblicate nello stesso giorno: la determinazione prot. 285111/RU, che indica i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo e individua i nuovi prodotti interessati, e la determinazione prot. 287104/RU, che indica le modalità di trasmissione del documento segnalando le modifiche alla determinazione e-DAS del 10 maggio 2020.
Le modalità di trasmissione restano molto simili a quelle adottate dai soggetti già obbligati, ma vengono modificati aspetti e definizioni (es.: depositante, speditore, ecc.). Ecco perché vi consigliamo di confrontare la determinazione e-DAS del 2020 con la determinazione 287104/RU prima di accingervi alla compilazione del documento, per evitarne la mancata accettazione o sanzioni.
L’obbligo del DAS telematico nazionale si estende a più soggetti
Dal 1° luglio 2022 coloro che trasportano nello Stato italiano i seguenti prodotti assoggettati ad accisa, trasferiti sfusi e usati per diversi impieghi, devono adottare e trasmettere il DAS in forma esclusivamente telematica.
I prodotti sono:
- Oli minerali definiti nell’art. 21 del TUA dalla lettera a) alla lettera e):
a) benzina con piombo – codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b) benzina – codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 E 2710 11 49;
c) petrolio lampante o cherosene – codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
d) oli da gas o gasolio – codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
e) oli combustibili – codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69; - GPL (Gas di petrolio liquefatti) definiti nell’art. 21, comma 2, lettera f) del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati, quindi: gas di petrolio liquefatti – codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;
- Prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 del TUA, se ricorrono i presupposti per la sottoposizione ad accisa e includendo ulteriori documenti di accompagnamento previsti per specifici casi.
Per tutti gli altri prodotti non inclusi in questo elenco e soggetti ad accisa l’obbligo dell’e-DAS decorre dal 1° aprile 2023 per i trasferimenti nel territorio italiano.
La determinazione prot. 285111/RU dispone, inoltre, l’obbligo di presentazione dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi (prodotti soggetti ad altro tipo di imposte indirette previste dal TUA), a partire dal 1° aprile 2023.
Il 17 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane è intervenuta nuovamente sul tema dell’estensione obbligo e-DAS con la circolare n. 31/2022 (prot. 379727) allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti.
Per il settore GPL l’ente chiarisce che l’obbligo non è stato ancora esteso per i trasferimenti:
- agli esercenti di vendita al minuto – coloro che riforniscono il prodotto sia in bombole, sia sfuso e soltanto a utilizzatori non soggetti alla denuncia del deposito – e per la minuta vendita;
- alla rinfusa per carichi non predeterminati (art. 20 del D.M. 2010/96);
- di prodotto condizionato in bombole.
Per conoscere tutti gli altri chiarimenti forniti è possibile consultare la suddetta circolare a questo link.
DAS telematico unionale: l’obbligo dal 2023
L’Agenzia delle Dogane con le determinazioni del 27 giugno si esprime anche in merito all’entrata in vigore dell’obbligo e-DAS in ambito unionale, che decorre dal 13 febbraio 2023.
In questo caso l’ente doganale applica quanto previsto dall’art. 10 del TUA modificato con nuove disposizioni in vigore dal 14 dicembre 2021. Si tratta della circolazione di prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio italiano.
Tali sono sottoposti ad accisa, spediti da uno speditore certificato dallo Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato in Italia.
Il comma 3 dell’art. 10 precisa che la circolazione di questi prodotti deve avvenire con l’e-DAS. In pratica allo speditore certificato dallo Stato membro di spedizione spetta l’inserimento dei dati nel sistema informatizzato che emette l’e-DAS; a quest’ultimo è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
La circolazione dei prodotti inizia nel momento in cui questi lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione e termina nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito.
La conclusione della circolazione è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema informatizzato e da quest’ultima validata. La nota di ricevimento va inoltrata entro 24 h dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.
Per i trasferimenti tramite automezzi la presa in consegna si verifica con lo scambio effettivo della merce e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario certificato dei dati accertati relativi alla quantità e alla qualità dei prodotti scaricati (da effettuare entro lo stesso giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico).
In caso di indisponibilità del sistema informatizzato è possibile produrre un documento di riserva contenente gli stessi dati del DAS e un documento di riserva per sostituire la nota di ricevimento.
Prodotti esonerati dall’uso dell’e-DAS unionale
Come precisato dall’art. 10 del TUA, i prodotti già soggetti ad accisa in un altro Stato membro detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra l’Italia e lo Stato membro non sono considerati prodotti consegnati per scopi commerciali. Stessa cosa per quelli non disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nello Stato italiano. Pertanto, in questi casi non bisogna provvedere all’emissione dell’e-DAS.
Anche i prodotti soggetti ad accisa in altri Stati non unionali, quindi extraeuropei, sono esonerati dall’e-DAS e da tutte le disposizioni descritte sopra.
e-DAS: cos’è, quando e perché è diventato elettronico
Il DAS è il documento di accompagnamento semplificato usato a corredo della merce in spedizione per la circolazione di prodotti energetici che hanno assolto l’accisa. La telematizzazione di questo documento, ossia l’emissione esclusivamente in via telematica, inizia a fine 2019 con il D. L. n. 124.
L’uso elettronico del documento rende più rapido e sicuro il tracciamento del trasporto di questi prodotti, scongiurando frodi ed evasione fiscale.
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