DAS elettronico, firma digitale e delega: le novità dall’Agenzia delle dogane
Nel 2020 il DAS cartaceo è stato sostituito dal DAS elettronico, documento di accompagnamento in versione digitale. In occasione dell’invio delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l’energia elettrica l’Agenzia delle dogane ha introdotto alcune novità che riguardano speditore, destinatario, delega e firma digitale. Vediamo di cosa si tratta.
Da DAS cartaceo a DAS elettronico: al via i controlli automatizzati
La telematizzazione accise ha previsto la presentazione digitale del documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, implementando la tecnologia basata su web service.
Dal 30 settembre 2021 sono stati automatizzati i controlli al fine di agevolare le attività da parte degli Uffici delle dogane:
- contrastare l’evasione fiscale;
- rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti energetici;
- prevenire fenomeni fraudolenti;
- potenziare i controlli relativi agli obblighi fiscali.
L’art.25 del TUA (Testo Unico delle Accise) rende obbligatorio indicare nel DAS elettronico la tipologia di prodotto movimentato e il controllo del firmatario.
Emissione E-DAS: nuovo profilo sottoscrittore
Per l’emissione dell’E-DAS è necessaria la firma digitale, rilasciata da un ente autorizzato. Sono introdotti nuovi profili e relativo iter autorizzativo.
Nel MAU (Modello Autorizzativo Unico) va richiesto il profilo sottoscrittore “dlr_das_sottoscrittore” utile al soggetto che firmerà digitalmente l’E-DAS.
I profili sono due: uno per il gas naturale dlr_gasnatur_sottoscrittore e uno per l’energia elettrica dlr_enelettr_sottoscrittore. Consentono la compilazione, la validazione e la trasmissione definitiva dei dati.
La nuova modalità è attiva dal 1° novembre 2021 in ambiente addestramento; sarà valida in ambiente reale a partire dal 1° gennaio 2022.
La trasmissione delle dichiarazioni annuali non sarà più possibile mediante i vecchi profili.
Profilo sottoscrittore: a cosa serve
Il profilo sottoscrittore permette di accedere al portale per la compilazione, la validazione, l’invio dei dati e per la firma digitale.
I servizi interattivi, disponibili, sono due:
- U2S (User to System): l’operatore accede all’area riservata del Portale Unico Agenzia delle dogane tramite browser internet;
- S2S (System to System): l’operatore accede in modalità web service, direttamente in collegamento con il server dell’Agenzia delle dogane.
Il profilo sottoscrittore deve essere rappresentato da una persona fisica. Se il delegato non coincide con il legale rappresentante, la delega deve essere approvata da un funzionario doganale; ciò a seguito di una procura scritta da parte dell’operatore.
Durante la fase di inserimento, è necessario specificare la data di scadenza della delega.
La mancata richiesta e delega del profilo di sottoscrittore impedisce l’invio della dichiarazione.
Firma digitale e delega
Le trasmissioni firmate da soggetti non delegati nel MAU verranno respinte dal sistema, causando la mancata emissione del DAS elettronico. Al fine di evitare ciò, è necessario procedere all’aggiornamento della licenza e al perfezionamento della delega nel sistema autorizzativo ADM entro il 29 novembre 2021.
Nel caso in cui speditore delegato e legale rappresentante coincidano, la delega è approvata automaticamente; in caso contrario deve essere approvata dall’Ufficio doganale competente.
La firma digitale è rilasciata dell’Agenzia delle dogane e ha una validità di tre anni.
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