Contributo funzionamento ART: anche alle imprese di trasporto merci spetta versarlo
Articolo aggiornato in data 31/03/2022
Il Decreto del 21 marzo 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” ha esonerato le imprese di trasporto merci per conto terzi dal pagamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. L’esonero del versamento è valido per per tutto il 2022.
Gli operatori economici che operano nel settore trasporto e per cui l’Autorità abbia avviato, nel mercato in cui operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste, sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti.Il contributo viene fissato, ogni anno, dall’Autorità in misura non superiore all’uno per mille del fatturato, derivante dalle attività svolte, percepito nell’ultimo esercizio.
Il versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, spetta anche gli operatori economici che operano nel settore del trasporto merci su strada, connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Una misura che arriva in un momento delicato per il settore dell’autotrasporto che cerca di riprendersi dalla crisi pandemica.
Che cos’è l’ART?
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti è stata istituita ai sensi dell’art.37 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Le sue competenze si riferiscono al settore trasporti e alle relative infrastrutture.
Tra i compiti dell’ART rientra anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture del settore.
L’Autorità è interamente finanziata con il contributo delle imprese del settore dei trasporti.
Quali sono le sue funzioni?
All’Autorità sono affidati compiti significativi, di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza. Tra i suoi suoi compiti principali vi sono:
- garantire l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori; condizioni di accesso equo a strutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, reti autostradali
- definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, in relazione alle condizioni di concorrenza esistenti nei mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali; verificare che siano correttamente applicati dai soggetti interessati
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali
- definire il contenuto minimo dei diritti che gli utenti possono eventualmente esigere nei confronti dei gestori di servizi infrastrutture di trasporto
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici
- definire in ambito ferroviario i criteri per la determinazione dei pedaggi e l’assegnazione delle tracce e della capacità, vigilando sulla corretta applicazione
- stabilire, nel settore autostradale per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap; definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi a gestione o costruzione, nuove concessioni autostradali e gli ambiti di gestione delle tratte
- svolgere, nel settore aeroportuale, le funzioni di Autorità di vigilanza approvando tariffe e diritti aeroportuali
- monitorare e verificare nel settore trasporto con taxi, tariffe e qualità al fine di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.
A chi spetta pagare il contributo ART?
In origine, i soggetti obbligati al versamento del contributo ART erano i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, ovvero vettori marittimi e aerei, terminali portuali, etc. L’obbligo di pagamento del Contributo ART spetta a coloro che si avvalgono di mezzi con capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 kg e trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 kg.
Il contributo è fissato per lo 0,6 per mille del fatturato per l’annualità 2021.
Quando si parla di fatturato ci si riferisce all’importo risultante da ricavi di vendite e prestazioni sommato a ricavi e proventi, o le voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Soggetti obbligati e soggetti esenti
Nello specifico, l’obbligo è per gli operatori che esercitano le seguenti attività:
- servizio di trasporto merci su strada connessi a porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti
- servizio di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.
Il contributo relativo all’annualità 2020 deve essere versato ai settori summenzionati entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
Visto che il contributo spetta ai mezzi con massa complessiva superiore a 26.000 kg, è solo il fatturato riconducibile a questi mezzi che va preso in considerazione.
I ricavi derivanti dalle attività eventualmente svolte all’estero sono esclusi.
Il fatturato rilevante è quello superiore a 3 milioni di euro l’anno. Tali imprese dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on line.
Sono escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le società che si trovano in queste condizioni dal 1 gennaio 2021 il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidative.
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