“Order to cash”: il DDT potrebbe diventare digitale
GS1 Italy avvia il progetto “Order to cash” per la digitalizzazione della proof of delivery e la dematerializzazione del DDT. Conosciamo i dettagli del progetto. Sarà in grado di assicurare alle imprese della filiera gli stessi benefici generati dalla digitalizzazione di altri processi già attivi?
Progetto Order to cash: l’azione di GS1 Italy per le imprese
Il 23 giugno 2020 GS1 Italy annuncia l’avvio del progetto “Order to cash”; iniziativa che nasce allo scopo di sostituire il processo manuale del documento di trasporto DDT con soluzioni digitali e interoperabili.
L’obiettivo principale del progetto è la digitalizzazione della “proof of delivery” (Pod – prova di consegna). Si mira a raccogliere e far confluire in un flusso informatico tutte le informazioni che solitamente sono inserite nel modulo cartaceo. Un flusso che abbia comunque un valore legale, magari mediante l’apposizione di una firma digitale e che in futuro possa essere di supporto al sistema di pagamento.
GS1 Italy è un’organizzazione no profit che include ben 35 imprese di consumo. Questa si occupa della realizzazione di standard utili a facilitare la comunicazione e il dialogo tra imprese, organizzazioni, associazioni e istituti, al fine di generare valore e offrire vantaggi alle stesse e ai consumatori. Una delle soluzioni made by GS1 Italy è il codice a barre.
Per il progetto “Order to cash”, l’organizzazione ha ora il compito di modellizzare il processo e di descrivere come devono essere fatte le applicazioni per rispondere ai requisiti ed essere interoperabili. Alla fase di studio seguirà quella del progetto pilota e della sperimentazione.
Il documento di trasporto DDT
Il documento di trasporto DDT è l’atto che certifica il trasferimento di merci dal venditore all’acquirente. Introdotto dal DPR 472/96, il DDT ha sostituito la bolla di accompagnamento, ha valore fiscale e non deve necessariamente accompagnare la merce durante il trasporto.
Quando il venditore provvedere alla fatturazione immediata, la produzione del DDT può essere evitata. Al contrario, in caso di fatturazione differita il documento di trasporto va prodotto e inviato all’acquirente, anche a mezzo fax o mediante corriere. Il DDT va numerato progressivamente, dato che la relativa fattura differita dovrà avere lo stesso numero, e contiene le informazioni relative alla consegna, dunque: data, generalità di venditore, acquirente, eventuale impresa di trasporto terza, natura, quantità e qualità della merce.
Il documento di trasporto va emesso entro la data di consegna delle merci (Circolare n. 249 dell’11 ottobre 1996) e non bisogna confonderlo con la scheda di trasporto, documento che a partire dal 1° gennaio 2015 non è più in uso.
Addio DDT cartaceo: i vantaggi della dematerializzazione
La diffusione del Covid-19 ha reso ancora più palese l’esigenza delle imprese di conoscere nell’immediato lo stato delle consegne, tempi, informazioni ed esiti delle stesse.
In effetti, oggi il consumatore che compra/ordina online un prodotto ha la facoltà di monitorare l’ordine fino al momento della consegna, esclusivamente attraverso procedure telematiche. Diversamente, gli ordini fatti dalle imprese sono ancora sottoposti alla ricezione materiale del documento di trasporto DDT. Una volta prodotto dal venditore il DDT viene recapitato all’acquirente per poi tornare di nuovo al cedente che dà avvio alla fatturazione.
La finalizzazione del progetto “Order to cash” permetterà di digitalizzare l’anello mancante della catena, dato che per le fasi “ordine” e “fatturazione” ci si avvale già della modalità telematica.
Tutte le imprese coinvolte – produttrici, logistiche, distributive e partner tecnologici – potranno utilizzare un sistema digitale che parla una lingua comune. Un processo standard interoperabile e accessibile anche mediante app.
La dematerializzazione del documento di trasporto DDT consentirebbe di velocizzare le operazioni di consegna, quelle amministrative e di evitare gli attuali pagamenti in contanti fatti a seguito di consegne presso bar, ristoranti, ecc.
La transizione digitale rafforza le imprese: gli esempi che lo dimostrano
La digitalizzazione genera numerosi vantaggi per le imprese, ce lo dimostrano le sorti di processi che hanno seguito un iter simile a quello progettato per la dematerializzazione del DDT.
Pensiamo al processo di telematizzazione accise che ha coinvolto direttamente gli operatori incaricati del trasporto carburante e della gestione di impianti di distribuzione. Entrambe le categorie sono state interessate dagli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019; i primi dall’e-DAS e gli altri dall’onere del registro di carico e scarico carburanti.
A causa del Covid-19 l’entrata in vigore di questi provvedimenti è stata posticipata con il Decreto Rilancio. Oggi, entrambi gli oneri sono attivi: l’e-DAS dal 1° ottobre 2020, il registro c/s carburanti dal 1° gennaio 2021.
Dunque, per la trasmissione telematica del DAS – obbligatoria per i soggetti interessati direttamente dalla movimentazione di carburante – il processo è entrato pienamente a regime e tutti i soggetti della filiera (inclusi quelli che scelgono l’e-DAS in forma volontaria) riconoscono che il meccanismo digitale è molto vantaggioso. Stessa cosa per il registro di carico e scarico carburanti, chi sceglie il formato elettronico ne dichiara utilità e vantaggi.
In attesa di conoscere l’esito del progetto “Order to cash”, segnaliamo che – oltre ai servizi di rimborso/esenzione accise – il nostro staff mette a disposizione delle imprese dedite alla gestione di impianti di distribuzione carburante privati la piattaforma REC e il servizio di telematizzazione del DAS.
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