Impianti minori e Agenzia delle Dogane: inizia il conto alla rovescia
I dettagli contenuti nella circolare 47/2020 diffusa dall’Agenzia per chiarire quali sono gli obblighi da rispettare e quali esercenti di depositi/distributori di carburante interessano.
L’Agenzia delle Dogane pubblica ancora una circolare, forse l’ultima del 2020, in materia di impianti minori e degli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021. Ciò che è stato introdotto dal D. L. 124/2019 è stato in parte modificato dal successivo Decreto Rilancio. Attraverso il nostro blog guidiamo le aziende nella comprensione di aggiornamenti normativi, obblighi e novità di settore. Anche in questa occasione indichiamo quali sono i soggetti obbligati e come è importante procedano per non rischiare (o evitare) sanzioni.
Comunicazione di attività per impianti minori: l’Agenzia pubblica la circolare
Il 3 dicembre l’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare 47/2020 n. prot. 436683/RU. Si tratta della nota con cui l’ente fornisce ulteriori precisazioni per consentire ai soggetti obbligati il rispetto dell’obbligo di comunicazione di attività entro il 31 dicembre 2020.
La comunicazione di attività è un atto previsto dal Decreto Rilancio; quest’ultimo, infatti, ha modificato quanto dettato dal D. L. 124/2019. Dunque, gli esercenti dotati di depositi e distributori minori sono tenuti ad inviare la comunicazione di attività all’ufficio doganale territorialmente competente. Diversamente, i soggetti che per tipologia e capienza di depositi/distributori ricadono sotto la vecchia norma (art. 25 del Testo Unico delle Accise – TUA) restano obbligati alla denuncia di esercizio.
Depositi e distributori minori: manca poco alla scadenza
I possessori – proprietari o gestori – di depositi e distributori minori devono osservare gli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019 e rispettare le successive modifiche definite con il D. L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Pertanto, devono inoltrare una comunicazione di attività all’ufficio doganale competente e contabilizzare i prodotti energetici tramite la tenuta di un registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata.
Chi è interessato da questi obblighi?
Gli esercenti di depositi ad uso privato, agricolo o industriale usati per il contenimento di prodotti energetici e di capienza compresa tra i 10 e i 25 metri cubi (maggiore di 10.000 litri e inferiore o uguale a 25.000 litri).
Gli esercenti di distributori automatici di carburante collegati a serbatoi di capacità contenitiva compresa tra i 5 e i 10 mc (maggiore di 5.000 litri e inferiore o uguale a 10.000 litri).
Soggetti esclusi:
- Chi possiede depositi/distributori di capacità superiori a quelle sopra indicate, in quanto tenuti ad osservare gli obblighi previsti dal TUA
- Chi possiede depositi ad uso privato, agricolo o industriale di GPL per uso combustione e/o prodotti denaturati
- Chi utilizza impianti mobili per rifornire temporaneamente le macchine operatrici, ad esempio presso su un cantiere
- Chi possiede impianti minori destinati al rifornimento di carburante denaturato per macchine usate per lavorazioni agricole
Gli esercenti di depositi/distributori con capienza inferiore a quelle indicate cosa devono fare?
I soggetti in possesso di depositi di capienza inferiore o pari a 10 mc e/o distributori automatici collegati a serbatoi di capienza inferiore o pari a 5 mc non devono inviare né la comunicazione, né la denuncia, né contabilizzare i prodotti energetici con un registro c/s. Questi sono obbligati, infatti, solo a conservare le copie degli e-DAS o DAS ricevuti per i 5 anni successivi alla data di ricezione.
Impianti minori: cosa bisogna fare entro la fine di dicembre 2020
I soggetti obbligati all’invio della comunicazione di attività all’ufficio doganale devono farlo entro il 31 dicembre 2020. Chi non rispetta questa scadenza rischia pesanti sanzioni.
Gli stessi dovranno, poi, impegnarsi a tenere un registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata a partire dal 1° gennaio 2021.
Al termine dell’anno di esercizio e quindi entro il mese di febbraio 2022 l’esercente è obbligato a inviare il prospetto riepilogativo delle movimentazioni all’ufficio delle dogane di competenza.
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