Certificazione CQC e autotrasporto: tra nuove norme e carbon tax
Il Decreto Lgs. n. 50 approvato il 10 giugno 2020 recepisce la direttiva UE 2018/645 e introduce nuove disposizioni in materia di CQC, corsi di formazione e patenti di guida. Vuoi sapere chi è obbligato alla certificazione CQC e cosa bisogna fare per ottenerla o rinnovarla? Ecco a te i dettagli sulla nuova norma e alcuni suggerimenti per recuperare quanto speso per la carbon tax.
Decreto 50/2020: dal 25 giugno cambiano le disposizioni in materia di patenti e CQC
La proposta arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri lo scorso mese di gennaio, è stata approvata in via definitiva il 10 giugno 2020. Si tratta del decreto legislativo proposto dal Ministro degli Affari Europei – Vincenzo Amendola – e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.
Approvato in via definitiva e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, il Decreto Lgs. n. 50 recepisce la direttiva UE 2018/645. Il neo decreto agisce in modifica dei decreti nazionali 286/2005 e 285/1992.
Quali sono le principali novità e chi riguardano?
Il decreto 50/2020 estende l’obbligo di certificazione CQC a tutti coloro che sono in possesso delle patenti di guida di categoria: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE. Finora solo gli autotrasportatori impegnati “professionalmente” nel trasporto di merci e/o di persone erano vincolati al possesso di quella che non è una patente speciale, bensì una certificazione abilitativa.
Secondo le nuove disposizioni, tutti i richiedenti devono seguire un corso di formazione basato su tematiche che vanno aggiornate costantemente, al fine di preparare i corsisti circa: sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.
Il testo legislativo prevede, inoltre, che gli Stati UE si scambino informazioni in materia di qualificazione dei conducenti mediante rete informatica, accessibile alle sole autorità competenti responsabili di: rilascio, rinnovo, duplicato, conversione, gestione e controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
CQC: obbligatoria e vincolata a precisi percorsi di formazione
CQC sta per Carta di Qualificazione Conducente ed è l’abilitazione che gli autotrasportatori – dediti al trasporto di merci e/o di persone devono conseguire.
Introdotta con la direttiva 2003/59/CE, la CQC è strettamente connessa al possesso delle patenti di categoria C/C+E e D/D+E.
La certificazione si distingue in:
- CQCM: riservata a chi – per professione – si occupa di trasporto di merci per conto terzi attraverso l’uso di mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inclusi rimorchi o semirimorchi
- CQCP: destinata a chi – per professione – si occupa di trasporto persone mediante l’impiego di veicoli con posti a sedere non superiori a nove, al fine di fornire un servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente
Secondo la circolare n. 18.559 del 6 giugno 2019, chi si pone alla guida dei seguenti veicoli è esonerato dall’obbligo CQC:
- Mezzi usati dalle forze armate, protezione civile, forze incaricate del mantenimento dell’ordine
- Veicoli con velocità massima autorizzata non superiore a 45 km/h
- Mezzi impiegati per riparazioni tecniche o attività affini e quelli dotati di targa di prova
- Veicoli impiegati per interventi di emergenza e quelli per le lezioni di guida
- Mezzi usati per il trasporto di passeggeri e merci per scopi non commerciali, bensì personali
Come ottenere la CQC: i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento
Per ottenere la certificazione CQC bisogna seguire un corso di formazione presso una scuola o un ente autorizzato e sostenere un esame finale entro un anno dalla fine delle lezioni. Il corso include teoria e pratica per una durata di 280 ore, 140 se accelerato.
Chi si occupa di trasporto merci ed ha un’età inferiore ai 21 anni può guidare i soli veicoli con massa complessiva pari o inferiore a 7,5 tonnellate. La rimozione di questo vincolo avviene al superamento del 21esimo anno di età e dopo aver terminato corso ed esame.
Altro vincolo riguarda gli autisti di età pari a 21 anni dediti al trasporto di persone. Questi possono guidare i soli veicoli con non più di 16 passeggeri o con una percorrenza di più di 50 Km per i servizi di linea. In questo caso, il vincolo viene superato al compimento del 24esimo anno di età, sempre dopo corso ed esame.
Come chiarisce la circolare del 6 giugno, i giovanissimi possono occuparsi del trasporto di merci e/o di persone mediante la CQC; le certificazioni conseguite presenteranno però il codice 95 e/o 107 per segnalare eventuali vincoli di guida in caso di controlli.
Rinnovo CQC: attenzione alle proroghe concesse
La certificazione CQC ha validità pari a 5 anni e va rinnovata mediante la frequentazione di un corso di aggiornamento della durata di 35 ore.
A seguito del lockdown, molte scadenze legate al mondo dell’autotrasporto sono state prorogate. Quindi, oggi, chi deve rinnovare la certificazione CQC deve attenersi alle seguenti indicazioni:
- Chi possiede una CQC con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020 beneficia della proroga fissata al 29 ottobre
- Chi possiede una CQC con scadenza compresa tra il 30 marzo e il 31 agosto 2020 beneficia della proroga di ulteriori sette mesi di validità dalla data indicata
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