Rimborso accise gasolio: perché posticipare l’eliminazione dei mezzi Euro 3 e Euro 4
L’articolo 1 comma 630 della Legge di Bilancio 2020 ha disposto l’esclusione dell’agevolazione accise gasolio prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri dei veicoli appartenenti alla categoria Euro 3 e inferiori a partire dal 1 ottobre 2020. Per il 1 gennaio 2021 è invece prevista l’esclusione dei mezzi di categoria euro 4.
L’eliminazione di questi veicoli dal rimborso accise gasolio nasce con l’intento di indurre le imprese che esercitano attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al rinnovo del parco mezzi.
Lo scopo del provvedimento, infatti, è collaborare attivamente al processo di decarbonizzazione che interessa i Paesi membri Ue. Così, anche l’Italia interviene per disincentivare l’uso di mezzi di trasporto le cui emissioni CO2 provocano danni alla salute dell’uomo e all’ambiente.
Taglio rimborso accise gasolio Euro 3 e Euro 4: il Governo lavora per posticiparlo
Tutte le aziende impegnate nel trasporto merci e nel trasporto persone devono rispettare quanto indicato dal provvedimento, sia per evitare importanti sanzioni, sia per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali su sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni CO2 rilasciate in atmosfera..
Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia Covid-19, è stato richiesto al Governo di posticipare di almeno 18 mesi il termine di eliminazione delle due categorie di veicoli, vista anche l’assenza di misure che possano incentivare il ricambio del parco mezzi delle imprese che esercitano attività di trasporto merci e passeggeri per le quali attualmente è ancora prevista l’agevolazione gasolio.
Inoltre, si pone l’accento sul lavoro svolto da questi veicoli per garantire distribuzione e approvvigionamento di beni di ogni genere, nonostante le difficili condizioni in cui molto spesso hanno dovuto operare durante l’emergenza.
Dunque, il Governo si impegna a posticipare il taglio delle accise sui veicoli di categoria Euro 3 e Euro 4.
Come funziona la richiesta di rimborso accise gasolio?
La dichiarazione dei consumi del gasolio uso autotrazione va presentata a seguito di ogni trimestre dell’anno solare. Il primo trimestre corrisponde ai consumi relativi a gennaio-marzo. La dichiarazione va quindi inoltrata entro il 30 aprile.
A causa dell’emergenza nazionale per l’epidemia COVID-19 chi non ha la possibilità di trasmettere la dichiarazione all’ufficio delle Dogane, può farlo entro il 30 giugno 2020.
Sono inclusi nell’agevolazione gasolio i mezzi di categoria Euro 3 e superiori.
Per evitare problemi, è bene controllare la categoria del proprio veicolo sulla carta di circolazione, al punto V.9.
Uno dei requisiti necessari per l’ottenimento del rimborso accise gasolio è l’indicazione dei chilometri percorsi da ciascun veicolo.
Nel caso dei mezzi speciali – semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature installate in modo permanente alimentate da motori e serbatoi autonomi – bisogna indicare le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo.
Agevolazione gasolio primo e secondo trimestre 2020: chi ne ha diritto?
L’art. 8 del D.Lgs n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il limite quantitativo fissato in un litro di gasolio consumato da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.
Come abbiamo visto, il primo trimestre si riferisce alla quantità di gasolio consumata nel periodo 1 gennaio-31 marzo; il secondo trimestre invece si riferisce ai consumi del periodo 1 aprile-30 giugno, la cui richiesta di rimborso è presentabile entro il 31 luglio 2020.
Nella dichiarazione trimestrale di rimborso è necessario attestare che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria 2 o inferiore.
Sono classificabili come appartenenti a categoria 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione europea.
Chi può usufruire dell’agevolazione gasolio?
Ancora per il secondo trimestre, possono beneficiare dell’agevolazione gasolio, che permette di ottenere un rimborso pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio consumati in un trimestre specifico, i seguenti soggetti:
– Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, destinati al trasporto merci, esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi o munite di licenza per autotrasporto in conto proprio; inoltre, le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione europea che esercita in possesso di requisiti previsti dalla disciplina dell’Ue per trasporto merci su strada.
– Attività di trasporto persone svolte da enti pubblici o imprese pubbliche locali; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale o locale.
– Imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
– Attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’acquisto di gasolio per autotrazione va documentato con le relative fatture, che servono a giustificare gli avvenuti consumi.
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Il rimborso accise gasolio per autotrazione è erogato con cadenza trimestrale, con compensazione in F24 o in denaro.
I mezzi di trasporto utilizzati possono essere in noleggio, in leasing o di proprietà.
Approfitta della consulenza dei nostri esperti del settore: il nostro servizio di assistenza viene personalizzato in base alle tue esigenze aziendali.
Ricorda che hai tempo fino al 31 luglio 2020 per inviare la dichiarazione dei consumi di gasolio del secondo trimestre ed ottenere il rimborso che ti spetta!