Trasporto animali vivi e rimborso accise gasolio: recupera il denaro che ti spetta
Ti occupi di trasporto di animali vivi o stai pensando di intraprendere questa attività? Scopri cosa devi fare per evitare sanzioni e come ottenere il rimborso delle accise per il gasolio consumato.
Trasporto animali vivi: definizione e classificazione
Il trasporto di animali vivi coinvolge istituti veterinari e aziende che, per conto terzi o per conto proprio, si occupano della movimentazione di animali vivi attraverso l’uso di appositi mezzi di trasporto.
Secondo il Codice della Strada – approvato con D.P.R. del 16/12/1992 – il trasporto di animali vivi è classificato come trasporto specifico, caratterizzato da veicoli adibiti ad uso speciale. È ammesso l’uso di carrozzerie, anche di altezza variabile, purché si tratti di autocarri o attrezzature atte a garantire la sicurezza e il benessere degli animali trasportati.
Trasporto di animali vivi: disposizioni normative, documentazione e sanzioni
Il Regolamento 01/2005 entrato in vigore il 5 gennaio del 2017 è il documento normativo a cui i soggetti impegnati nel trasporto di animali vivi devono fare riferimento.
L’intento di questo atto giuridico è quello di fornire disposizioni uniche agli addetti ai lavori e di garantire la tutela degli animali vivi trasportati.
L’attenzione del legislatore per quest’ultimo punto viene, in effetti, ribadita in più parti del Regolamento, il quale impone innanzitutto il rispetto delle condizioni di salute degli animali.
È consentito il trasferimento dei soli animali che godono di un buono stato di salute e non affetti da malattie trasmissibili, al fine di evitare la contaminazione degli altri animali caricati e lo stress di quelli ammalati. Gli animali con malattie trasmissibili possono essere trasportati solo verso cliniche preposte alla loro cura.
Quali documenti bisogna possedere per il trasporto di animali vivi?
Il trasporto di animali vivi è soggetto al controllo delle autorità competenti, forze dell’ordine o autorità sanitarie ufficiali, le quali possono richiedere l’immediata esposizione dei documenti previsti o la presentazione a posteriori degli stessi.
Il Regolamento impone il possesso di certificati e attestazioni che variano in base a tre condizioni:
- Tipo di attività, se svolta per conto proprio o per conto terzi
- Durata del viaggio, se breve o lungo
- Specie degli animali trasportati
Ci sono, però, i tre documenti che tutti devono possedere: il permesso sanitario rilasciato dall’Asl competente, il certificato di idoneità del conducente – o patentino trasporto animali vivi – e l’attestato con esito positivo dell’esame svolto alla fine del corso di formazione del trasportatore.
Le aziende che si occupano del trasporto di animali selvatici devono produrre ulteriori documenti:
- Una nota nella quale indicare se si tratta di animali pericolosi, timorosi o selvatici
- Un documento per definire le eventuali modalità di somministrazione di cibo, acqua e possibili cure
Consultando l’allegato 4 del Regolamento è possibile capire quali sono gli altri documenti richiesti in caso di viaggi lunghi.
Cosa rischia chi non dispone dei certificati e dei documenti previsti dalla norma?
I soggetti che circolano in assenza dei certificati sanitari previsti – perché dimenticati, revocati, sospesi o scaduti – rischiano il pagamento di una sanzione il cui importo varia da 2.000 a 6.000 €. In questo caso è prevista una multa che va dai 200 ai 600 € anche per il conducente.
In caso di mancanza, revoca, sospensione o invalidità del certificato di idoneità del conducente sia l’organizzazione che il trasportatore rischiano una sanzione di importo compreso tra i 1.500 e i 4.500 €.
Ulteriori irregolarità documentali possono essere punite con una multa che varia dai 1.000 ai 3.000 €.
Caratteristiche strutturali dei mezzi adibiti al trasporto di animali vivi
Il Regolamento 01/2005 precisa che i mezzi di trasporto ed eventuali contenitori e/o attrezzature usate per il trasporto di animali vivi devono essere “concepiti, costruiti, mantenuti e usati” in modo da:
- Assicurare l’incolumità degli animali ed evitare lesioni e sofferenze
- Proteggere gli animali da temperature avverse, intemperie e variazioni climatiche
- Essere disinfettati e puliti
- Evitare la caduta o la fuga degli animali
- Assicurare il mantenimento della qualità e la quantità dell’aria necessaria alla specie trasportata
- Garantire l’accesso agli animali per eventuale ispezione o cura
- Possedere una superficie anti-sdrucciolo e in grado di ridurre al minimo la fuoriuscita di urina o feci
- Essere adeguatamente illuminato per le pratiche di ispezione e cura durante il trasporto
- Consentire il libero movimento degli animali
Se il percorso programmato prevede tratti su nave, il veicolo dovrà, in aggiunta, rispettare le seguenti indicazioni:
- Se sistemato su ponte interno, il mezzo deve essere dotato di una ventilazione forzata e di un’alimentazione energetica autonoma per sopperire ad eventuali problemi della nave
- Se sistemato su ponte aperto, il veicolo deve garantire la protezione dall’acqua marina degli animali
In caso di viaggio con tratti su rotaie è necessaria la dotazione di un’attrezzatura opportuna a rendere agevole e confortevole le operazioni di carico e scarico, nonché disporre di eventuali sistemi di prevenzione per evitare scossoni.
Nel caso in cui il trasporto di animali avvenga in contenitori, questi devono essere contrassegnati in maniera chiara, al fine di rendere immediata la tipologia degli esseri animali trasportati, ed essere accuratamente fissati.
Nell’allegato 3 del Regolamento è possibile trovare chiarimenti circa il grado di pendenza che le rampe del veicolo devono avere, le procedure da rispettare e il trattamento da fornire agli animali.
Sono previste penali per chi non rispetta queste indicazioni? Certamente sì. Chi trasporta animali vivi con veicoli non omologati rischia una sanzione che varia da 1.000 a 3.000 €; mentre chi percorre vie d’acqua con mezzi non omologati può arrivare a pagare multe fino a 10.000 €.
A chi maltratta gli animali e, dunque, non rispetta quanto previsto dalla normativa vigente, spetta pagare una multa che può arrivare fino a 15.000 € ed eventuali procedimenti penali.
Normativa trasporto animali vivi: le novità del 2019
Nel corso del 2019 il Ministero della Salute ha diffuso diverse note esplicative.
Risale al 5 aprile la nota n. 9693 con la quale il Ministero afferma che bisogna compilare accuratamente la sezione D del modulo 4 informatizzato. Questo deve contenere tutti i dettagli richiesti circa il veicolo e va compilato prima della movimentazione in uscita degli animali.
Con la nota n. 7922 del 4 luglio 2019 il Ministero della Salute invita tutti i soggetti interessati dal trasporto di animali vivi ad assicurare un’adeguata condizione di viaggio agli animali trasportati nei mesi estivi. Evitare viaggi lunghi in giorni con temperature superiori ai 30° e programmare percorsi possibilmente nelle ore più fresche della giornata.
Infine, con le note pubblicate nel mese di novembre, il Ministero fornisce ulteriori dettagli in merito alla registrazione BDN per la movimentazione degli animali dell’anagrafe zootecnica.
Anagrafe zootecnica: che cos’è?
L’anagrafe zootecnica è un sistema che consente di consultare e ottenere informazioni circa la popolazione degli animali di interesse zootecnico: distribuzione sul territorio nazionale, caratteristiche, aziende e animali custoditi e allevati per la produzione di prodotti alimentari o destinati ad altri usi zootecnici.
Si tratta di uno strumento alimentato da aziende e stabilimenti di animali attraverso identificazione e registrazione al sistema. Questi sono tenuti a comunicare la data di nascita, di morte e le movimentazioni degli animali posseduti o trattati.
Questo sistema è indispensabile per tracciare gli animali e i loro spostamenti e per garantire la sicurezza alimentare del paese.
Ti occupi di trasporto di animali vivi? Ottieni il rimborso dell’accisa versata
I mezzi adibiti al trasporto di animali vivi rientrano nella categoria dei veicoli ammessi al rimborso delle accise per autotrazione. Con la richiesta di rimborso accise recuperi quanto versato per l’acquisto di carburante, fino a 0,21 € per ogni litro di gasolio.
Possiedi veicoli per il trasporto specifico di categoria pari o superiore alla euro 3? Contattaci per una consulenza gratuita.
Ti aiutiamo a presentare domanda all’Agenzia delle Dogane e a produrre tutta la documentazione richiesta dall’ente.