DAS accise: dal cartaceo al digitale entro giugno 2020
Per effetto del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’entrata in vigore dell’obbligo del DAS telematico slitta oltre i tempi fissati dal D. L. 124/2019. Per saperne di più clicca qui.
Il documento di accompagnamento semplificato diventa telematico. Ecco come prepararsi per gestire al meglio il prossimo inoltro del DAS per i prodotti soggetti ad accise.
Da giugno 2020 le imprese impegnate nella movimentazione dei prodotti energetici soggetti al pagamento dell’accisa sono obbligate all’invio del DAS telematico. Si tratta di un’iniziativa che completa il processo di digitalizzazione delle accise, al fine di rendere tracciabili i prodotti oggetto di imposizione fiscale che circolano sul territorio e contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Giugno 2020: il DAS diventa telematico
Con il Decreto Legge 124/2019 il Governo impone l’obbligo di trasmissione telematica del Documento di Accompagnamento Semplificato. Un obbligo la cui entrata in vigore è prevista a giugno 2020.
Si tratta dello step conclusivo per la digitalizzazione delle accise, un percorso previsto dalla lettera b del comma 1 art. 1 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre del 2006 che, a seguito di ulteriori modificazioni, è stato convertito nella legge n. 286 del 24 novembre 2006.
Un provvedimento che pone il Governo in prima linea contro i fenomeni illeciti e l’evasione fiscale in materia di accise.
Un intervento ritenuto necessario a fronte dell’allarme esposto dal Ministero dell’Economia nella nota di aggiornamento di fine settembre.
Nel Nadef si parla, infatti, di “diffusi fenomeni di non assolvimento delle imposte” e di circa 19,4 milioni di euro in meno rispetto a quanto previsto per l’incasso derivato da accise sul gasolio e benzina.
Insomma rendere il DAS telematico permette di migliorare e supportare l’azione di controllo delle autorità competenti attraverso la tracciabilità delle attività svolte e delle imposte versate.
Documento di Accompagnamento Semplificato: di cosa si tratta?
Il DAS – Documento di Accompagnamento Semplificato – è un atto che deve essere presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni volta che vengono immessi nel territorio nazionale prodotti soggetti al pagamento dell’accisa o di altre imposte indirette.
Il DAS accompagna la merce trasportata e bisogna mostrarlo alle autorità competenti durante un eventuale controllo.
La compilazione del DAS è prevista dal Testo Unico sulle Accise in ricezione della direttiva europea n. 3649/92 la quale regolamenta la circolazione intracomunitaria dei prodotti oggetto d’imposta.
Il DAS deve contenere precise informazioni, quali:
- I dati del soggetto trasportatore
- La data del trasporto
- I dati identificativi del prodotto
- I dati del soggetto destinatario
- Il numero del documento
- Le sedi di partenza e di consegna
- Eventuali informazioni aggiuntive
Finora questo documento è stato compilato a mano attraverso i modelli vidimati con bollatura a secco. Ma dal 1° luglio 2020 tutto questo diventa digitale.
Progetto E-DAS: la fase di sperimentazione
Il processo di telematizzazione del DAS ha incluso anche un periodo di sperimentazione con il progetto E-DAS avviato lo scorso 29 maggio 2019. Si tratta di un progetto studiato secondo il metodo del tavolo di consultazione al fine di ideare un percorso in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli operatori coinvolti.
La fase di sperimentazione ha coinvolto solo gli operatori impegnati nella circolazione di prodotti energetici in ambito nazionale e previsto l’accesso al portale telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane.
In un primo momento il progetto E-DAS è stato esclusiva dei soggetti depositari pilota.
DAS telematico: cosa bisogna trasmettere e come farlo
La trasmissione del DAS telematico avviene previa registrazione alla piattaforma online messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane.
Le imprese depositarie, in qualità di Gestore, provvedono all’invio del DAS telematico solo se in possesso di un’identità digitale attraverso SPID o CNS.
È possibile concedere ad un soggetto terzo la comunicazione del DAS telematico e nominarlo, dunque, in qualità di Gestore.
Le fasi della trasmissione telematica del DAS:
- Il soggetto speditore compila la bozza del DAS elettronico inserendo le informazioni richieste e la inoltra all’Agenzia delle Dogane
- Il documento viene analizzato dall’ente per la verifica dei requisiti richiesti. Successivamente, il sistema produce un documento con esito negativo o positivo. In caso positivo all’atto generato vengono affiancati un codice SRC (Semplified Reference Code) e un glifo QR/Code i quali, uniti alla firma digitale dell’Agenzia sostituiscono la bollatura a secco della procedura manuale
- Il soggetto speditore scarica il documento generato e consegna il DAS elettronico e relativi codici al vettore incaricato del trasporto
- Quando la merce arriva a destinazione la quantità del prodotto indicata nel DAS elettronico e trasportata va comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante l’invio di un rapporto di ricezione
Secondo l’art. 25 del Testo Unico sulle Accise, i soggetti impegnati nel deposito e nella circolazione di prodotti energetici soggetti ad accisa sono obbligati al mantenimento di registri di carico e di scarico.
Nel 2020 anche i registri di carico e scarico per la movimentazione delle merci diventano telematici e destinati ad una gestione semplificata.
Non farti trovare impreparato dai cambiamenti del 2020. Per evitare le sanzioni e snellire la procedura per l’ottenimento del rimborso accise gasolio, devi organizzarti per l’inoltro di tutti i dati relativi ai tuoi consumi di gasolio nel rispetto delle nuove disposizioni normative.
Cosa possiamo fare per te?
- Invio singolo o multiplo del DAS telematico
- Gestione registro semplificato
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Per ulteriori informazioni, compila il form.