Rimborso accise autotrasporto: disponibile il software per il secondo trimestre
Buone notizie per il settore autotrasporto: è disponibile il software per beneficiare delle agevolazioni sul gasolio utilizzato per l’autotrasporto dal 1° aprile al 30 giugno 2018, lo ufficializza la nota n.69244 dell’Agenzia delle Dogane del 19 giugno 2018.
Pertanto, la domanda di rimborso deve essere inoltrata dal 1° al 31 luglio 2018 e il valore recuperabile è di € 214,18 per litro di prodotto consumato.
Anche per il secondo trimestre possono accedere al beneficio solo alcune categorie di mezzi e persone:
- Trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
- Autotrasportatori iscritti all’albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi
- Autotrasportatori in possesso della licenza di autotrasporto di merci in conto proprio e iscritti all’elenco preposto
- Imprese presenti in altri stati dell’UE con i requisiti previsti dalla Comunità Europea in merito all’esercizio del trasporto merci su strada
Trasporto persone a cura di:
- Enti pubblici o imprese locali che si occupano di trasporto, come da Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422
- Imprese che svolgono servizio interregionale di competenza dello stato come da Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285
- Imprese che si occupano di autoservizi regionali e locali come da Decreto Legislativo n. 422 del 1997
- Imprese che si occupano di autoservizi regolari nell’UE come da Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009
I veicoli esclusi dall’agevolazione
Restano esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio i mezzi di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, anche se dotati di filtri FAP per la riduzione del particolato.
La nota dell’Agenzia delle Dogane
Nonostante la proroga dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Dogane ufficializza con una nota che, ai fini dell’ottenimento del rimborso, sarà necessario riportare in fattura la targa del veicolo per il quale si richiede il rimborso. I crediti relativi ai consumi del I trimestre del 2018, invece, potranno comunque essere compensati entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
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