Esenzione accise: cos’è e chi può ottenerla
Il Testo Unico delle accise definisce come non sottoposto ad alcuna accisa il gasolio e l’energia elettrica impiegati durante particolari processi produttivi. Con la circolare 22/D del 15 novembre 2015, infatti, l’Agenzia delle Dogane detta specifiche indicazioni per l’esenzione accise e per l’ottenimento del rimborso.
Chi può ottenere l’esenzione accise?
Nel caso del gas naturale, è possibile una riduzione dell’imposta e dell’addizionale regionale se il metano viene utilizzato da:
- Attività agricole, artigianali, industriali
- Impianti sportivi gestiti a scopo dilettantistico
- Strutture ricettive impiegate da associazioni impegnate nell’assistenza e nel recupero di soggetti in difficoltà (anziani, disabili, tossicodipendenti), nel caso in cui svolgano attività agricole.
Nel caso dell’energia elettrica, l’esclusione dall’accisa avviene ogni anno, se si rispettano le condizioni (l’elettricità deve incidere sul costo del prodotto finale per il 50% o deve essere impiegata in processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici), a consuntivo.
Inoltre, sono coinvolti nell’esenzione dal pagamento dell’accisa per la produzione di energia, altri soggetti (ai sensi dell’art. 17, co. 1 e 52, co. 3 D.lgs. 504/95) nel caso in cui quest’ultima sia stata:
- Utilizzata per l’impianto e l’attività delle linee ferroviarie impiegate per il trasporto merci e passeggeri
- Impiegata nelle abitazioni, con potenza fino a 3Kw, per un consumo mensile pari a 150 kWh
- Fornita tramite accordi stipulati con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che prevedano l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (per gli stessi prodotti)
- Fornita nell’ambito di relazioni consolari o diplomatiche
- Fornita a comandi militari o Stati membri NATO
- Fornita a organizzazioni internazionali
La nostra consulenza
Il nostro servizio di consulenza specialistica permette alle aziende di ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte sui prodotti energetici utilizzati durante e per il processo produttivo.
Tale esenzione è stabilita dal D.L. 26/07 che, in ricezione della direttiva Europea n. 2003/96/CE, ha modificato il Testo Unico delle Accise di cui sopra.
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