Serbatoi di gasolio: i nuovi obblighi introdotti dal D. L. 124/2019
Gli obblighi descritti in questo articolo sono stati lievemente modificati dal Decreto Rilancio (D. L. 34/2020). Per conoscerne i dettagli e la proroga dell’entrata in vigore clicca qui.
Anno nuovo, obblighi nuovi in materia di accise e serbatoi di gasolio. È ciò che lo Stato impone ai soggetti impegnati nella commercializzazione, nell’uso e nella distribuzione del gasolio e degli oli minerali soggetti ad accisa. Un intervento pensato in favore delle casse dello Stato, impegnato nella lotta contro l’evasione fiscale, e a beneficio degli imprenditori onesti.
Vediamo insieme di cosa si tratta.
Accise e depositi commerciali: novità in arrivo per la normativa sulle cisterne di gasolio
Il Testo Unico sulle Accise riceve le modifiche annunciate con il Decreto Legge 124/2019. La norma, pubblicata lo scorso 27 ottobre, prevede nuovi adempimenti per le aziende interessate dal deposito di gasolio, obbligate a rispettarli per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative.
Il 2020 è interessato dall’entrata in vigore delle numerose misure previste dal D. L. 124/2019, quali: l’invio telematico obbligatorio del documento di accompagnamento semplificato (DAS elettronico), l’obbligo di denuncia dei depositi commerciali esteso a più soggetti, la tenuta del registro semplificato e molto altro ancora.
Facciamo però un po’ di ordine e analizziamo le modifiche apportate dal neo Decreto all’art. 25 del TUA.
Serbatoi di gasolio: ampliato l’obbligo di denuncia
Con l’art. 5, il D. L. 124/2019 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo.
La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane.
Chi è interessato da questa modifica?
- I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
- I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità contenitiva supera i 5 metri cubi
N.B.: L’art. 130, comma 1, lettera a del Decreto Rilancio ha provocato la variazione anche dei soggetti obbligati alla denuncia/licenza. Ti consigliamo, pertanto, di consultare l’aggiornamento linkato nelle prime righe di questo articolo.
Sono esonerati dall’obbligo di denuncia:
- Le amministrazioni statali per depositi di loro pertinenza
- I soggetti in possesso di distributori di carburante per la vendita al minuto, se la quantità di gasolio contenuta nei loro serbatoi non supera i 500 chilogrammi
Modifiche in materia di licenza fiscale e registro merci
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in proprio possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Questa può essere revocata o sospesa in caso di procedimenti penali a seguito di violazioni connesse all’accisa, alla gestione dell’impianto o ad altri reati.
L’esito positivo o negativo del procedimento penale può determinarne un rilascio – nel primo caso – o la revoca della licenza seguita dal divieto di ulteriore consegna per i prossimi 5 anni.
La licenza non viene rilasciata qualora il richiedente, negli ultimi 5 anni, abbia subito condanne per le stesse violazioni indicate sopra.
Altra modifica apportata dal D. L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci. Usato per annotare i rifornimenti e gli sversamenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.
Stessa modalità di inoltro anche per la comunicazione relativa al trasferimento del prodotto tra depositi commerciali.
D. L. 124/2019: perché è stato introdotto?
Il traffico di gasolio illecito e l’evasione dell’accisa hanno indotto lo Stato a cercare una soluzione. Dunque, l’intento del Decreto in questione è quello di imporre maggiori restrizioni ai soggetti che trattano prodotti minerali soggetti ad accisa.
A questo segue l’obiettivo di rendere trasparenti e tracciabili le operazioni di spostamento tra i depositi commerciali della materia oggetto d’imposta.
È bene ricordare che tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’accisa per il gasolio acquistato e consumato per autotrazione possono recuperare l’importo devoluto allo Stato sotto forma di credito d’imposta o somme di denaro. Basta affidarsi a società di consulenza esperte e avviare una pratica di rimborso accise gasolio per autotrazione.
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- Gestione del registro semplificato
- Inoltro del DAS elettronico
- Avvio della pratica di rimborso accise per il gasolio consumato
La data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal D. L. 124/2019 era fissata al 1° aprile 2020. A seguito, però, dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il termine iniziale è stato oggetto di diverse proroghe.
Con il cosiddetto Decreto Rilancio – D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 – il termine slitta al 1° gennaio 2021.
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