Rimborso accise autotrasporto I trimestre 2018: come ottenerlo
Il 28 marzo 2018 l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo sito web la lista di categorie ammesse al rimborso delle accise sul gasolio del I trimestre, ossia consumato dal 1° gennaio al 31 marzo.
Nonostante i timori relativi agli Euro 3 e altre eventuali riduzioni, non vi è alcun cambiamento riguardo l’agevolazione per il settore dell’autotrasporto, nessuna nuova restrizione oltre a quelle già note (Euro 0, Euro 1, Euro 2).
Potranno ottenere il rimborso, dunque, tutti gli autocarri Euro 3 per un totale di 0,21 € ogni litro di gasolio consumato, nei seguenti casi:
- Autotrasportatore che utilizza autocarri da 7,5 tonnellate ed effettui il trasporto merci
- Impresa pubblica che eroga il trasporto pubblico, nei termini del D.L. 19/11/97 n. 422 e relative leggi regionali di attuazione
- Azienda impegnata negli autoservizi statali, regionali o locali, di cui alla legge 28/09/39 n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16/03/92 e successive modifiche, ed al D.L. n.422/1997
- Azienda che utilizza furgoni frigo, betoniere e mezzi per trasporti specifici
Anche quest’anno l’installazione di sistemi per la riduzione del particolato, meglio noti come filtri FAP, su autocarri Euro 1 o Euro 2, non comporta alcuna equiparazione di questi ultimi agli Euro 3 o superiori. Per questo motivo, tali veicoli continueranno a essere esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio.
È chiaro che il momento di fornitura del carburante rappresenta un dato imprescindibile per attribuire i consumi a un periodo specifico. Pertanto, le date dei diversi rifornimenti rappresentano il punto di partenza per la convalida dei consumi rispetto al suddetto periodo, senza le quali non è possibile presentare l’istanza di rimborso.
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